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Articolo 1
(Natura e denominazione)

§ 1.         L’Associazione denominata “AMICI PER IL CONSULTORIO FAMILIARE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE ONLUS” ovvero “AMICI PER IL CONSULTORIO FAMILIARE ONLUS“ – nel seguito, per brevità, l’”Associazione”, con sede in Roma, Via Tuscolana n. 619 è una associazione costituita a norma dell’art. 36 c.c.
§ 2.         L’Associazione è altresì un “organismo di volontariato” ai sensi e per gli effetti della relativa disciplina di settore.
§ 3.         L’acronimo “Onlus” sarà utilizzato, oltre che nella denominazione, in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico.
§ 4.         L’Associazione è disciplinata dalla normativa primaria e secondaria che regola le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 

Articolo 2
(Scopi e attività)

§ 1.         L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, a favore della famiglia e dei suoi membri, nei settori dell’assistenza socio-sanitaria, dell’istruzione, della formazione, della tutela dei diritti civili e della beneficenza. L’Associazione in particolare si propone di:

  1. offrire, avvalendosi di operatori professionalmente qualificati, un servizio di consulenza psicopedagogica, sanitaria, sociale, etico e giuridica che abbia quale suo obiettivo primario la famiglia nel suo complesso con particolare attenzione alle persone e/o famiglie e/o giovani che versano in stato di necessità nonché a soggetti affetti da disabilità;
  2. promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, del matrimonio, della  vita, della sessualità, conformemente al magistero della Chiesa nonché dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica Italiana.

§ 2.         L’Associazione, per poter svolgere la propria attività al servizio della persona nella sua interezza, opera anche in équipe al fine di affrontare le problematiche che le vengono sottoposte secondo un approccio globale unitario. A tale scopo, per poter costituire l’équipe interdisciplinare, essa si avvale di figure professionali del settore sanitario, del settore psico-socio-pedagogico, del settore morale-religioso.
§ 3.         L'Associazione svolge soltanto le attività indicate nel presente articolo e  quelle ad esse direttamente connesse.
§ 4.   Inoltre l’Associazione :

  • non distribuisce, neanche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, Statuto o regolamento, fanno parte della medesima ed unitaria struttura;
  • impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

§ 5.   Per il conseguimento dei propri fini l’Associazione può stipulare accordi, convenzioni e intese con istituzioni sia pubbliche che private.

 

Articolo  3
(Organi)

§ 1.   Sono organi dell’Associazione:

  • l’ Assemblea degli associati,
  • il Consiglio Direttivo,
  • il Presidente.

§ 2.   Tutte le cariche sono elettive e gratuite.

 

Articolo  4
Associati

§ 1.   Possono far parte dell’Associazione le persone di maggiore età che siano interessate alle finalità e alle attività dell’Associazione e che intendono offrire ad essa con continuità il proprio sostegno.
§ 2.   Nella domanda di adesione l’aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione. L’iscrizione nel registro degli associati decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo. Le quote sono intrasferibili.
§ 3.   Tutti gli associati cessano di appartenere all’Associazione per:

  • dimissioni volontarie mediante comunicazione scritta diretta al Consiglio Direttivo;
  • mancato versamento della quota associativa per almeno due anni;
  • morte;
  • indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo.

§ 4.   Tutti gli associati hanno diritto di partecipazione alle assemblee e di voto, espresso direttamente o per delega.
§ 5.   Gli associati sono tenuti a rispettare le regole del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell’ammontare fissato nell’assemblea. L’attività degli associati  viene svolta gratuitamente e per fini di solidarietà sociale.
§ 6.   Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
§ 7.         L’ammissione all’associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.
§ 8.         L’esclusione dell’associato per gravi motivi, ai sensi dell’art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio Direttivo.
§ 9.   Gli associati receduti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’associazione.

 

Articolo  5
(Assemblea)

§ 1.         L‘Assemblea degli associati è convocata una volta all’anno dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati, mediante comunicazione scritta  contenente l’ordine del giorno, portata a conoscenza degli associati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione con idonei mezzi (fax, e-mail, raccomandata).
§ 2.         L’Assemblea elegge tra i suoi membri il Consiglio Direttivo e, tra essi, il Presidente.
§ 3.         L’Assemblea approva il bilancio; inoltre approva ed eventualmente modifica gli indirizzi generali e il programma operativo annuale che vengono ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo.
§ 4.   Ciascun associato non può ricevere più di due deleghe.
§ 5.         L'assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno la metà più uno degli aventi diritto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti.
§ 6.         L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi degli aventi diritto e, in seconda convocazione, se sono presenti la metà più uno degli stessi; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti. Le deliberazioni concernenti modifiche statutarie ovvero lo scioglimento dell’Associazione sono prese con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

 

Articolo  6
(Consiglio Direttivo)

§ 1.   Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri, nominati dall’Assemblea. Il Consiglio dura in carica un triennio e può essere riconfermato.  Esso si riunisce almeno due volte l’anno; può inoltre essere convocato su richiesta del Presidente o di almeno due componenti. Alle riunioni del Consiglio Direttivo può partecipare, con funzioni consultive, l’Assistente spirituale di cui al successivo articolo 9.
§ 2.   Le cariche del Consiglio Direttivo sono gratuite. 
§ 3.   Per la validità delle delibere occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del socio più anziano.
§ 4.   Al Consiglio Direttivo spettano i poteri esecutivi e operativi dell’Associazione.   In particolare esso ha il compito di:

  • predisporre il bilancio consuntivo e preventivo nonché i programmi da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea;
  • esercitare ogni potere inerente al funzionamento dell’Associazione;
  • ammettere nuovi soci;
  • deliberare l’eventuale esclusione di soci;
  • nominare tra i soci i responsabili e i componenti dell’équipe interdisciplinare delle singole unità operative nonché il loro Direttore;
  • predisporre il regolamento interno della Associazione e approvare il regolamento proprio di ciascuna unità operativa;
  • determinare la quota associativa annuale ;
  • nominare tra i suoi componenti il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  • deliberare l’ instaurazione di rapporti di lavoro sia dipendente che autonomo;
  • deliberare sulle spese, eccetto quelle inferiori ad euro 5.000,00  che possono essere effettuate dal Presidente;
  • accettare lasciti e donazioni;
  • autorizzare il Presidente a stipulare polizze assicurative sia contro gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento della attività dell’Associazione, che per la responsabilità civile verso terzi;
  • adottare qualsiasi altra delibera che non sia competenza dell’Assemblea.

 

Articolo 7
(Presidente)

§ 1.   Il Presidente:

  • ha l’amministrazione ordinaria e la rappresentanza legale dell’Associazione;
  • presiede le riunioni degli organi dell’Associazione;
  • convoca il Consiglio Direttivo e l’Assemblea.

§ 2.   In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

 

Articolo  8
(Segretario)

Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea; svolge inoltre attività di coordinamento tra gli organi di questa ultima e tra i diversi servizi.

 

Articolo  9
(Assistente spirituale)

L’Assistente spirituale dell’Associazione è nominato dal Cardinale Vicario di Sua Santità per la Diocesi di Roma. Egli esercita un’azione pastorale nei confronti degli Associati.

 

Articolo  10
(Esercizi sociali e bilancio)

§ 1.         L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
§ 2.   Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell’esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
§ 3.   La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l’assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell’Associazione a disposizione dei associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.
§ 4.   Il Tesoriere è responsabile della gestione contabile dell’Associazione, tiene l’inventario dei beni e redige annualmente il bilancio dal quale devono risultare le risultanze contabili sulla base dei principi di trasparenza contabile anche in riferimento alle  raccomandazioni  redatte dal  Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti in materia di enti non commerciali.

 

Art. 11
(Patrimonio)

§ 1.   Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dalle somme di denaro e da ogni altro bene mobile ed immobile, che potrà pervenire alla Fondazione per donazione, eredità legato, acquisto in qualsiasi altra forma, a titolo sia gratuito che oneroso (sempre che i contributi siano espressamente destinati a incrementare il patrimonio per i fini indicati nello scopo della Associazione );
  • dalle somme derivanti dalle rendite dell’Associazione che il Consiglio Direttivo delibererà di destinare a incremento del patrimonio.

§ 2.   Le rendite dell’Associazione sono costituite:

  • dai frutti del patrimonio;
  • dai contributi, sovvenzioni e donativi da enti, da istituzioni e da altri soggetti, pubblici o privati e non destinati espressamente all’incremento del patrimonio;
  • da ogni altro cespite non esplicitamente destinato all’incremento del patrimonio.

 

Art. 12
(Durata e scioglimento)

§ 1.         L’Associazione ha durata indeterminata.
§ 2.         L’Assemblea, in caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, sentito l'organismo di controllo, devolverà il patrimonio  ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non contemplato dal presente Statuto si osservano le disposizioni del codice civile vigenti in materia nonché quelle contenute nella normativa generale e speciale, di rango primario e secondario, che regola le organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

 


Consultorio Familiare "AL QUADRARO"

Via Tuscolana n. 619 00174 Roma
Tel. 06.76906620 Fax. 06.76906625